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Chiarimento

  • RIF. 789 poiché nel capitolato e nello schema di contratto non si prevede alcunché in tema di interessi di mora e di risoluzione contrattuale per morosità, si applicano gli interessi generalmente applicabili (D.Lgs. 231/2002) e le regole civilistiche in tema di risoluzione contrattuale (diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. con termine di 15 gg solari)?

    Domanda del: 09/10/2024 aggiornata il 09/10/2024
  • RIF. 789 

    Limitatamente al tema dell’applicazione di interessi moratori, a fronte di ritardi di pagamento imputabili alla Stazione Appaltante, è corretto il rimando alla disciplina di cui al Dlgs 231/2002.

    Per quanto concerne invece la disciplina in materia di risoluzione  del contratto, l’affidatario può risolvere il contratto in caso di inadempimento della SA, decorso il termine ultimo di pagamento e previa intimazione scritta ad adempiere, avuto tuttavia riguardo all’importanza dell’inadempimento imputabile a quest’ultima

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